Solare in Africa, nucleare in Italia: dove trovare la giusta energia?

In Germania alcune tra le più grosse compagnie tedesche nel campo bancario (la Deutsche Bank), assicurativo (la Muenchener Rueca), elettrico (la E.on e la RWE) ed il gigante dell’elettronica Samsung hanno firmato una sorta di alleanza con il Club di Roma per sviluppare un’iniziativa industriale battezzata Desertec.
Il Desertec è sostanzialmente un progetto che, con un investimento di 400.000 miliardi di euro in dieci anni, prevede la costruzione di centrali solari termodinamiche ed eoliche nei deserti dell’Africa settentrionale per fornire elettricità al continente europeo attraverso casi a corrente continua ad alta tensione srotolati lungo il Mar Mediterraneo.
L’iniziativa poggia sul semplice assunto che la quantità di energia solare che arriva in Africa in sole sei ore è pari a quella consumata dal mondo in un anno. Se una superficie pari allo 0,3% dei deserti nordafricani e mediorientali fosse coperta da pannelli solari si fornirebbe energia pulita all’intero continente europeo ed ai territori stessi su cui i pannelli fossero installati.
Il Desertec è un progetto che che prevede la costruzione di centrali solari termodinamiche ed eoliche nei deserti dell’Africa settentrionale
Da un lato il progetto sembra essere interessante e suscita il consenso di esperti ed ambientalisti. Dall’altro late molte sono state le critiche avanzate. In primo luogo si punta il dito contro l’eccessivo capitale investito, i 400.000 miliardi di cui sopra. In secondo luogo si fa concreto il sospetto che l’iniziativa sia inutile e di portata troppo ampia. Se si pensa, infatti, al costo per il trasporto dell’energia dall’Africa all’Europa viene spontaneo pensare che se al posto di un’opera elefantiaca, come effettivamente è il progetto Desertec, si favorisse l’installazione di impianti fotovoltaici ad uso domestico oltre ad ottenere un risultato più concreto si avrebbe anche un’incidenza economica ed ambientale minore per il trasporto stesso dell’energia attraverso i cavi. Una centrale fotovoltaica decentralizzata, infatti, copre superfici enormi di materiale inorganico, impedendo la fotosintesi; il trasferimento dell’energia attraverso i cavi di trasmissione che dovranno percorrere chilometri prima di portare l’elettricità a destinazione, comporta anche una grossa dispersione del contenuto.
I cavi, appunto. Non è chiaro come morfologicamente si presenterà il progetto.
Intanto il sito ufficiale della Fondazione Desertec ci restituisce l’immagine di un deserto che assomiglia più al gioco “unisci i puntini” che ad una mappa, in un intricato dedalo multicolore di cerchietti, quadrati, triangoli e addirittura parallelepipedi, uniti insieme da una trama di trattini che coprono l’intera area del deserto, spingendosi anche oltre.
Se questi sono i dubbi di natura tecnica, diciamo, ed economica, da un punto di vista pratico e soprattutto politico possono esserne avanzati degli altri.
Mi chiedo infatti se sia necessario concepire un progetto simile proprio in Africa quando, per similarità di clima, si potrebbe ugualmente utilizzare l’area meridionale dell’Europa. Soprattutto, mi chiedo se sia oculato, in un contesto di forte instabilità politica, come in quegli scenari, impiantare strutture che genereranno sì energia pulita, ma anche affari sporchi, consorterie, altri conflitti per il controllo del territorio ed un aumento del già alto livello di corruzione.
La risposta è presto data. In economia, come in politica, la filantropia è lungi dall’essere una virtù consigliabile e praticabile, non si va troppo per il sottile, non si perde tempo ad argomentare sui probabili danni collaterali. Chi se ne frega, insomma, se tappezzare il Sahara di specchi creerà qualche problema ai Beduini che quel deserto lo abitano e lo conoscono palmo a palmo. Chi se ne importa se la questione potrebbe appiccare nuovamente il fuoco che cova sotto la cenere tra il Marocco, entusiasta del progetto, ed il Movimento di liberazione del Sahara (il Fronte Polisario), che non riconosce l’autorità Marocchina sul territorio che fu un tempo colonia spagnola.
In Africa la situazione magmatica rende più agili nell’aggirare gli ostacoli, e proprio perché pecunia non olet, i politici da convincere sono, forse, meno esigenti; la stessa bilancia dei rapporti indica chiaramente la semplicità di raggiungere accordi vantaggiosi. Diventa quindi abbastanza immediato capire come mai è più facile lastricare il Sahara piuttosto che elaborare progetti meno pantagruelici in casa propria.
Nel frattempo in Europa qualcuno fa a cazzotti con il solare.
In Italia, infatti, già da un pò di tempo a questa parte si vive un ritorno di fiamma per il nucleare. Le linee guida del governo fanno sorgere il sospetto che si stia facendo strada la sciagurata idea che il nucleare costi meno del solare e che sia più facile costruire centrali nucleari piuttosto che installare pannelli solari, impianti fotovoltaici o pale eoliche.
Il dubbio viene leggendo il decreto che ha eliminato il parere del Ministero dell’ambiente sulla costruzione di impianti nucleari e soprattutto il contenuto delle linee guida per le autorizzazioni alla costruzione di centrali ad energie rinnovabili. Il testo, pensato per attuare una legge del 2003 sulla velocizzazione dell’installazione degli impianti, in realtà pone una lunga serie di pastoie burocratiche che prevedono la necessità di consultare un esperto del Ministero dei Beni culturali, l’impossibilità di aggiornare le tecnologie senza autorizzazione, la richiesta di studi di impatto sanitario, paesaggistico, sociale, idrogeologico, faunistico e botanico e l’esclusione dell’eolico da buona parte del territorio.
Insomma, sembra che in Italia il pannello solare faccia più paura della scoria radioattiva. Eppure, nel profondo sud, in Calabria, conosciuta più per il sangue che lava le strade o per i morti sulle barelle, qualcosa si muove.
L’Assessorato regionale all’Urbanistica e Governo del Territorio, infatti, già da un anno, ha rilanciato il progetto di trasformare in Parco solare il tratto autostradale che va da Scilla a Reggio Calabria. L’idea è quella di riconvertire una corsia della vecchia arteria in una centrale di energia solare installandovi dei pannelli solari in grado di garantire energia sia alla nuova Salerno-Reggio Calabria, per l’illuminazione stradale o gli autogrill, sia ai comuni cittadini vicino al tratto stradale. Il progetto è molto ambizioso anche perché i 40 milioni di euro previsti per distruggere il tratto autostradale potrebbero essere ridistribuiti, in misura minore, per costruire una fondamentale fonte di energia pulita.
Certo, il progetto, interessante, è ancora in fase di studio, ma già il fatto che esistano menti in grado di concepirlo è confortante rispetto al rischio di vedere piazzate nel Paese ben quattro centrali nucleari, con il bagaglio di umori neri che si portano appresso.

È così necessario andare a pescare il sole in Africa?

Fonte: www.terranauta.it

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Fotovoltaico, pannelli obbligatori sui nuovi edifici

Il Dpr 59/2009 sul rendimento energetico in edilizia estende l’obbligo agli immobili ristrutturati.
Il 10 Giugno 2009 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 132 il DPR  59/2009 del 2 Aprile, recante disposizioni per l’attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.

Il Decreto è valido a partire dal 25 Giugno 2009 e in particolare, all’art.4 comma 23 prevede l’installazione obbligatoria di impianti fotovoltaici negli edifici di nuova costruzione pubblici e privati, così come su quelli ristrutturati conformemente al Decreto Legislativo 192/2005.

Mentre per gli edifici di nuova costruzione non esistono limiti di superficie e/o volume, per gli edifici in ristrutturazione la nuova norma si applicherà se:
- La ristrutturazione viene effettuata in modo integrale su tutti gli elementi edilizi che costituiscono l’involucro degli edifici esistenti, la cui superficie utile deve essere superiore ai mille metri quadri;
- Viene effettuata la demolizione e ricostruzione in manutenzione straordinaria su un edificio esistente con superficie utile superiore ai mille metri quadrati.

La norma era già prevista nella Finanziaria 2008. Dopo alcuni mesi di attesa si aprono nuove prospettive di sviluppo nel segmento di mercato fotovoltaico per l’edilizia. Gli impianti dovranno essere installati sistematicamente.
Per questo motivo le future attività per la standardizzazione delle soluzioni e la ricerca di materiali utili a favorire l’integrazione architettonica avranno un ruolo molto importante.

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Pubblicazione “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 31 luglio 2009 del provvedimento “Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia”. Dopo mesi di esame al vaglio delle Camere il provvedimento è giunto al termine del suo percorso definitivamente licenziato dal Senato della Repubblica il 9 luglio 2009. Le novità recate dal provvedimento sono numerose ma qua ci vogliamo soffermare principalmente sulle norme  in materia di energia

La norma infatti interviene sulla pianificazione energetica, sui mercati di elettricità e gas, sulle istituzioni coinvolte, sulle fonti fossili e le energie rinnovabili, sul regime Cip6-92 e in materia di efficienza energetica. Il provvedimento in oggetto interviene in modo decisivo sulla disciplina e reca vere e proprie modifiche al panorama normativo in tema di energia e fonti rinnovabili.

L’articolo 27 “Misure per la sicurezza ed il potenziamento del settore energetico” si configura come il principale “contenitore” di innovazioni normative in tema di energia e in particolare nei commi di seguito riportati:

comma 4. Stabilisce che, al fine di incentivare l’utilizzazione dell’energia elettrica prodotta da fonti  rinnovabili, i Piccoli Comuni (fino a 20mila abitanti): potranno usufruire del servizio di “scambio sul posto”, per gli impianti fino a 200 kW, senza tener conto dell’obbligo di coincidenza tra punto di immissione e punto di prelievo dell’energia scambiata con la rete;

comma 5. Viene introdotta una Agevolazione per il Ministero della Difesa: ai fini del godimento della valorizzazione degli immobili penitenziari e militari prevista dall’articolo 39 , il Dicastero potrà godere dello “scambio sul posto”, senza obbligo di coincidenza, anche per gli impianti superiori a 200 kW;

 comma 10. Interviene sui programmi di accelerazione ed assicurazione dell’attuazione dei programmi per l’efficienza ed il risparmio energetico, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e d’intesa con la Conferenza unificata predispone un piano straordinario per l’efficienza e il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario contiene in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l’armonizzazione tra le funzioni e i compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) misure volte ad assicurare la promozione di nuova edilizia a rilevante risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici esistenti;

c) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuati e in fase di avvio, con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

d) meccanismi e incentivi per l’offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni, ESCO e soggetti fornitori di servizi energetici come definiti dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, e grandi centri commerciali;

e) meccanismi e incentivi per lo sviluppo dei sistemi di microcogenerazione e di piccola cogenerazione;

f) sostegno e sviluppo della domanda di titoli di efficienza energetica e dei certificati verdi attraverso un ampliamento ed in sostegno della domanda;

g) misure di semplificazione amministrativa tali da permettere lo sviluppo reale del mercato della generazione distribuita;

h) definizione di indirizzi per l’acquisto e l’installazione di prodotti nuovi e per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza, anche estendendo l’applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza, anche prevedendo forme di detassazione e l’istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell’edilizia per uso civile abitativo o terziario, delle infrastrutture, dell’industria e del trasporto;

i) misure volte a favorire le piccole e medie imprese e agevolare l’accesso delle medesime all’autoproduzione, con particolare riferimento alla microgenerazione distribuita, all’utilizzo delle migliori tecnologie per l’efficienza energetica e alla cogenerazione.

Comma 12. Viene introdotta una proroga di termini per l’entrata in esercizio degli impianti: infatti slitta al 30 giugno 2009 (dal 31 dicembre 2008) il termine a partire del quale devono entrare in esercizio gli impianti, per poter usufruire degli incentivi predisposti dalla Finanziaria 2008 (si ricorda: l’alternativa tra tariffa onnicomprensiva e certificati verdi), il comma 13 quantifica nella somma di 300 mila euro il budget che  verrà destinato all’operazione.

Comma 16. Si interviene sulla promozione delle fonti rinnovabili: viene infatti stabilito che il Ministero dello Sviluppo Economico è incaricato di definire le norme, i criteri e le procedure standardizzate destinate alle amministrazioni responsabili, ai fini dell’individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell’autorizzazione degli impianti relativi, fatti salvi gli idroelettrici e i geotermici con potenza superiore a 10 MW (un anno di tempo). Un Decreto Ministeriale all’uopo emanato  stabilirà i meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio di informazioni.

Commi 18 e 19. Viene introdotto l’obbligo di immissione in rete dell’energia rinnovabile, e quindi di presentazione di certificati verdi per la propria quota obbligata (articolo 11, Dlgs 79/1999). L’obbligo dunque passa dalle spalle dei produttori/importatori di energia non rinnovabile, a quelle dei “soggetti che concludono con Terna Spa uno o più contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo”.

A partire dal 2011, l’energia elettrica rinnovabile da immettere obbligatoriamente nel sistema, non sarà quindi più calcolata sulla produzione dell’anno precedente, bensì sull’energia prelevata dalla rete. Sarà il Ministero dello Sviluppo Economico a dover rendere operativa la svolta, (che andrà a cambiare  completamente la struttura dei certificati verdi). Il decreto del Ministero dello Sviluppo Economico dovrà essere emanato nel giro di sei mesi; nel provvedimento troverà spazio anche la rideterminazione della percentuale annuale di incremento della quota rinnovabile, prevista dal Dlgs 79/1999 (“Attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica”)

Comma 20. Viene stabilito che l’installazione e l’esercizio degli impianti di microcogenerazione (di potenza inferiore a 50 kWe) sono soggetti  alla sola comunicazione, prevista dal T.U. in materia edilizia (Dpr 380/2001). Rispetto agli impianti di piccola cogenerazione (potenza inferiore a 1 MWe), è sufficiente  la Denuncia di inizio attività (Dia).

Comma 21.  Allo scopo di promuovere l’utilizzo di fonti rinnovabili per la produzione di energia e di incentivare la costruzione di impianti fotovoltaici, i Comuni vengono autorizzati a destinare aree del proprio patrimonio disponibile alla realizzazione di impianti fotovoltaici, da cedere ai privati cittadini.

Comma 23. Viene introdotta la proroga di un anno dei termini previsti dall’articolo 14 del Dlgs 20/2007, per l’entrata in esercizio degli impianti di cogenerazione abbinati al teleriscaldamento, (l’articolo riguarda i diritti all’emissione dei certificati verdi, acquisiti ex legge 239/2004).

Comma 40. Tramite modifica all’articolo 9 della legge 896/1986 (Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche), viene precisato che la procedura di autorizzazione semplificata per le “piccole utilizzazioni locali” (pozzi fino a 400 metri di profondità), vale anche nel caso in cui l’utilizzazione sia destinata alla “produzione di energia elettrica con impianti a ciclo binario ad emissione nulla”.

Comma 42. Tramite modifica al Dlgs 387/2003 (incentivazione delle fonti rinnovabili nel campo elettrico), viene stabilito esplicitamente che il proponente debba dimostrare, prima del rilascio dell’autorizzazione, la propria disponibilità del suolo oggetto dell’intervento.

Di decisivo interesse si segnala l’inserimento di alcune disposizioni esemplificative che riconducono alla sola competenza nazionale (e non più regionale) i processi valutativi ed autorizzativi in materia di impianti, permettendo quindi di contribuire ad un processo di snellimento delle procedure.

In particolare si segnalano i commi 43 e 44:

Comma 43. Tramite una modifica del Dlgs 152/2006 (cd. “Codice ambientale”), vengono esclusi dall’essere sottoposti alla verifica di assoggettabilità di competenza regionale (allegato IV degli allegati alla Parte II), i seguenti impianti: – impianti industriali non termici per la produzione di energia, vapore ed acqua, quando di potenza non superiore a 1MW; – impianti industriali eolici, quando di potenza non superiore a 1MW.

Comma 44. Viene introdotta l’autorizzazione unica per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili (articolo 12, Dlgs 387/2003): scompare la previsione relativa al potere delle Giunte regionali di decidere sull’autorizzazione, nel caso di mancato accordo in sede di Conferenza dei servizi. Tale previsione era stata introdotta dalla Finanziaria 2008 (legge 244/2007).

Comma 45. Interviene sugli impianti a fonti rinnovabili, inferiori a 20 kWe, novità in materia di “scambio sul posto”: viene modificato l’articolo 6 del Dlgs 387/2003, al fine di adeguarlo alle recenti modifiche in tema di “scambio sul posto”, che ora si basa sul valore economico dell’energia immessa e prelevata (non più sulla quantità).

Importanti novità sono state inserite nell’articolo 30 “Misure per l’efficienza del settore energetico” , in particolare si segnalano i seguenti commi:

comma 13. Introduce la possibilità per le Regioni (come già in essere per gli Enti Locali) di far rientrare gli impianti fotovoltaici di cui sono titolari nella tipologia ex articolo 2, comma 1, lettera b3) del DM 19 febbraio 2007 “ impianti fotovoltaici integrati architettonicamente”, al fine di usufruire delle tariffe incentivanti di cui all’art 6 dello stesso DM 19 febbraio 2007;

comma 16. Stabilisce che per gli impianti di micro generazione ad alto rendimento ad alto rendimento ai sensi della normativa vigente, con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite norme per la semplificazione degli adempimenti relativi all’installazione dei dispositivi e alle misure di carattere fiscale e per la definizione di procedure semplificate in materia di versamento delle accise e degli altri oneri tributari e fiscali

Di particolare interesse, infine,  è l’articolo 42 “Impianti eolici per la produzione di energia elettrica ubicati in mare e altre disposizioni in materia di fonti per la produzione di energia elettrica”

La disposizione in particolare interviene sulle biomasse, i combustibili e rifiuti biodegradabili.

Biomasse: tramite modifica dell’allegato X alla Parte V del Dlgs 152/2006 (Parte relativa all’inquinamento atmosferico), cambiano le “Caratteristiche delle biomasse combustibili e relative condizioni di utilizzo”: accanto al materiale vegetale prodotto dalla “lavorazione esclusivamente meccanica” – di legno vergine, e costituito da cortecce, segatura, trucioli, (…), non contaminati da inquinanti – fa il suo ingresso anche il “trattamento con aria, vapore e acqua, anche surriscaldata”.

Biomasse e biogas: viene abrogato il comma 382-ter della Finanziaria 2007 (legge 296/2006), che  prevedeva la possibile scelta tra certificati verdi e tariffa omnicomprensiva, per quel che riguarda la produzione di energia elettrica da biomasse e biogas, autorizzata in data successiva al 31 dicembre 2007, alle condizioni ivi stabilite.

Biocombustibili: viene introdotta una  modifica al Dlgs 128/2005, che cambia la percentuale soglia, ai fini dell’immissione in consumo delle miscele combustibili diesel- biodiesel presso tutti gli utenti, o solo presso utenti extrarete (dal 5% al 7%). Cambia di conseguenza anche il Dm 156/2008, relativo all’accisa agevolata sul biodiesel.

Infine segnaliamo l’ innovazione proposta dall’articolo 42: viene infatti introdotta la cumulabilità degli incentivi stabiliti dalla Finanziaria 2008 (alternativa tra certificati verdi e tariffa onnicomprensiva), possibili per impianti entrati in esercizio successivamente al 31 dicembre 2008, e altri incentivi pubblici di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto energia, in conto capitale o in conto interessi con capitalizzazione anticipata: il tutto a condizione che questi ultimi siano stati assegnati prima del 31 dicembre 2007.

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Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.

Dopo il Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs. N. 192/05, concernente l’attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia, nella G.U. n. 158 del 10 c.m. è stato pubblicato il Decreto che riporta le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici.
Si tratta di un provvedimento atteso da molto tempo, considerato che il Dlgs. n. 192/05 aveva fissato in 180 giorni, decorrenti dal 9 ottobre 2005, il termine per la sua emanazione.
Tale provvedimento, oltre a definire le linee guida per la certificazione energetica degli edifici, definisce anche gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le Regioni sulla materia.
Richiamiamo qui di seguito, l’attenzione sui punti del Decreto che rivestono maggiore rilevanza.
In particolare:
L’art. 2, comma 3, in base al quale per singole unità immobiliari viene inteso l’insieme di uno o più locali preordinato e destinato ad alloggio nell’ambito di un edificio, di qualsiasi tipologia edilizia, comprendente almeno due unità immobiliari. Alla singola unità immobiliare viene assimilata l’unità commerciale o artigianale o direzionale facente parte di un edificio con le caratteristiche di cui sopra.
L’art. 3 stabilisce, tra l’altro, che le disposizioni contenute nelle Linee guida trovano applicazione nelle regioni e province autonome che non hanno ancora adottato propri strumenti di certificazione energetica degli edifici e comunque fino alla data di entrata in vigore degli strumenti stessi. Le regioni e le province che alla data del Decreto in esame hanno già adottato gli strumenti di certificazione energetica, provvederanno ad adottare misure coerenti con le Linee guida nazionali.
L’art. 4 definisce gli elementi essenziali del sistema di certificazione energetica degli edifici, quali: i dati informativi che devono essere contenuti nell’apposito attestato, le norme tecniche di riferimento, le metodologie di calcolo della stessa prestazione energetica, nonché la validità temporale massima dell’attestato di certificazione.
L’art. 5 prevede l’istituzione presso il Ministero degli affari regionali, di un Tavolo di confronto e coordinamento, cui partecipano i rappresentanti dei Ministri interessati, del C.N.R., del C.T.I., dell’ENEA e di altri Organismi espressamente citati dalla norma. Tra gli obiettivi ed i compiti che il Tavolo si propone, rientrano: il monitoraggio dell’applicazione della normativa sulla certificazione energetica, il confronto e lo scambio di esperienze in materia, la formulazione di proposte per la realizzazione di un sistema informativo regionale e nazionale, la valutazione dei costi di mercato e delle condizioni di accesso al servizio di certificazione energetica.
L’art. 6 dispone, tra l’altro, che la validità degli attestati di certificazione ha una durata massima di 10 anni. Inoltre, gli stessi attestati devono essere aggiornati ad ogni intervento edilizio ed impiantistico che modifichi la prestazione energetica dell’edificio, come ad esempio: gli interventi migliorativi della prestazione energetica derivanti da opere di riqualificazione riguardanti almeno il 25% della superficie esterna dell’immobile, gli interventi migliorativi della prestazione energetica relativi alla riqualificazione degli impianti di climatizzazione e di produzione di acqua calda sanitaria che prevedono l’installazione di sistemi di produzione con rendimenti superiori di almeno cinque punti percentuali rispetto ai sistemi preesistenti e gli interventi di ristrutturazione o di sostituzione di componenti o apparecchi capaci di ridurre la prestazione energetica dell’edificio.
Per quanto riguarda gli Allegati, va segnalato, in particolare, il punto 9 dell’Allegato A che consente al venditore un certo margine di discrezionalità nel fornire all’acquirente la documentazione energetica dell’immobile oggetto del contratto di compravendita.
Ovviamente la dichiarazione resa dal venditore dovrà essere, per quanto possibile, rispondente al vero al fine di non incorrere nel reato di falso ideologico in atto pubblico per il quale è prevista la reclusione fino a due anni.

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Regione Liguria: Finanziamenti per distributori di carburanti ecocompatibili

La Giunta della Regione Liguria ha recentemente approvato una modifica del testo unico del commercio per far crescere la qualità della rete dei distributori di carburante in Liguria, soprattutto in termini di arricchimento dell’offerta in favore di carburanti ecocompatibili e per adeguare la normativa a quella europea in materia di libera concorrenza. Inoltre è stata approvata la programmazione per gli impianti della rete stradale ed autostradale.

La nuova normativa prevede che i nuovi impianti stradali e autostradali e quelli autostradali ristrutturati completamente siano dotati, oltre della benzina e del diesel, almeno di uno tra i carburanti eco-compatibili (gpl, metano, idrogeno). Per gli impianti esistenti, invece, saranno erogati contributi, che potranno arrivare fino al 70% dell’investimento ammissibile, per l’installazione di pompe di tali carburanti.

I carburanti eco-compatibili non solo sono utili alle tasche dei consumatori (basti pensare che con tredici euro si possono percorrere, utilizzando il metano, anche trecento chilometri) ma soprattutto sono utili all’ambiente, grazie alle ridottissime emissioni nocive.

Infine è previsto che i nuovi distributori siano dotati di impianti fotovoltaici per autoalimentarsi in parte elettricamente, con un forte risparmio energetico per la collettività e per l’ambiente.

Fonte: http://www.regione.liguria.it

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Efficienza energetica nell’edilizia, ecco i requisiti per la climatizzazione

Sulla G.U. n. 132 del 10 giugno u.s., è stato pubblicato il D.P.R. contenente il Regolamento di attuazione dell’art. 4, comma 1, lettere a) e b) del Dlgs n. 192/05 concernente attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia.
Tale Regolamento definisce dettagliatamente i requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici e degli impianti termici per la climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.
Vengono stabiliti, inoltre, i criteri generali ed i requisiti per l’esercizio, la manutenzione e l’ispezione degli impianti medesimi.
Il D.P.R. in questione, ai sensi del citato art. 4 del Dlgs. N. 192/05, avrebbe dovuto essere emanato entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore dello stesso Dlgs, ossia all’inizio 2006. Il Regolamento in esame entrerà in vigore il 25 giugno p.v..

Qui potete vedere i risultati di un’indagine fatta da Legambiente su alcuni edifici di Milano, Firenze, Roma e Bolzano. Questa indagine mostra la possibilità di realizzare edifici in cui si vive bene, dove a parità di comfort si può ridurre sensibilmente la spesa per il riscaldamento invernale e fare a meno dei condizionatori d’estate. Non è fantascienza, non ci sono aumenti esponenziali dei costi. Perlopiù si tratta di recuperare saperi troppo frettolosamente abbandonati nella costruzione degli edifici. Il passo in più sarà innestare le più moderne tecnologie dentro progetti di edifici in cui si presta una grande attenzione al naturale contributo del sole, dei venti, delle ombre, delle aree libere perché possono migliorare sensibilmente la qualità dell’abitare.

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Dal 1° luglio l’attestato di certificazione energetica obbligatorio per tutte le vendite

Dal 1° luglio 2009, gli atti di trasferimento a titolo oneroso delle unità immobiliari dovranno essere dotati di attestato di certificazione energetica. Ciò ai sensi dell’art. 6, comma 1-bis, del Dlgs. N. 192/05, recante: “Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia”.
La certificazione per gli appartamenti di un condominio può fondarsi, oltre sulla valutazione dell’appartamento interessato:
a) su una certificazione comune dell’intero edificio, per i condominii dotati di un impianto termico comune:
b) sulla valutazione di un altro appartamento rappresentativo dello stesso condominio e della stessa tipologia. L’attestato di certificazione energetica è valido per la durata di dieci anni a partire dal suo rilascio ed è aggiornato in caso di intervento di ristrutturazione che modifica la prestazione energetica dell’edificio o dell’impianto.
Sono escluse dall’applicazione del menzionato Decreto Legislativo alcune categorie di immobili ed aree di notevole interesse pubblico, quali:
- le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;

- le ville, i giardini e i parchi, non tutelati dalle disposizioni della Parte seconda del Codice dei beni culturali e del paesaggio, che si distinguono per la loro comune bellezza;

- i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono riscaldati per esigenze del processo produttivo o utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti utilizzabili;

- i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati.

Occorre tener presente che l’art. 17 del citato Dlgs n. 192/05 stabiliva che le norme in esso contenute e quelle previste nei decreti ministeriali applicativi nelle materie di legislazione concorrente trovavano applicazione nelle regioni e province autonome che non avessero ancora provveduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE fino alla data di entrata in vigore della normativa di attuazione adottata da ciascuna regione e provincia autonoma.
Inoltre, veniva fatto obbligo a ciascuna regione e provincia autonoma di rispettare i vincoli derivanti dall’ordinamento comunitario nonché i principi fondamentali desumibili dallo stesso Decreto Legislativo e dalla direttiva europea in questione.
Ne consegue, pertanto, che laddove la regione o la provincia autonoma siano intervenute con una propria regolamentazione in materia, è necessario fare riferimento a quest’ultima.
L’obbligo di dotare l’immobile di una certificazione è comunque previsto dalla normativa nazionale vigente. Pertanto, la violazione dell’obbligo di consegnare la certificazione, anche se non può invalidare l’atto di trasferimento, può essere fonte di responsabilità civile del venditore verso l’acquirente, quanto meno per la mancata informazione sull’inesistenza del documento. Trattandosi di un obbligo previsto da una disposizione legislativa, l’acquirente ha il diritto di sapere che non è stato rispettato e conseguentemente agire in sede di trattativa sul prezzo.

Per quanto concerne le modalità per il rilascio dell’attestato di qualificazione energetica, in assenza delle linee guida nazionali e dei decreti che dovrebbero individuare gli esperti e gli organismi cui affidare le verifiche, trovano applicazione le disposizioni regionali in materia.

Fino al 30 giugno, l’obbligo di consegnare all’acquirente l’attestato di certificazione energetica è previsto per gli edifici di nuova costruzione, ossia quelli per i quali è stato richiesto il permesso di costruire o presentata la Dia dopo l’8 ottobre 2005; gli edifici radicalmente ristrutturati; gli edifici sui quali dopo il 1° gennaio 2007 sono stati compiuti interventi agevolati per il risparmio energetico; gli edifici pubblici per i quali dopo il 1° luglio 2007 sono sona effettuati interventi di sostituzione degli impianti.

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Confcooperative Imperia incontra i candidati sindaco di Imperia

Confcooperative Imperia ha incontrato i candidati sindaco del Comune di Imperia. Erano presenti il candidato del Popolo della Libertà Paolo Strescino ed il candidato del Partito Democratico Paolo Verda. Assente giustificato il candidato dell’UDC Fabrizio Grammondo.

Dopo una sintetica presentazione del mondo Confcooperative fatta dal Presidente Giacomo Garibaldi, con la richiesta di un maggior riconoscimento del ruolo svolto dal movimento cooperativo nella Provincia ed in particolare nel Comune di Imperia, ha preso la parola il Presidente di Federsolidarietà Imperia Marzia Bregliano che ha sottolineato in particolare il forte radicamento sul territorio delle cooperative associate sia di inserimento lavorativo sia di servizi alla persona, fatto che permette loro di sviluppare progetti sociali mirati ai bisogni della comunità cui esse si riferiscono, proponendo progetti innovativi.

Di seguito il Presidente del Consorzio Il Seme Maria Cristina Annibale ha illustrato le difficoltà incontrate dalle aziende cooperative nei rapporti con i comuni sia nelle gare che spesso privilegiano il massimo ribasso a scapito della qualità del servizio sia a causa dei ritardi nei pagamenti.

Augusto Anselmo della Cooperativa Nuovo Ecosistema pone l’accento sull’innovazione, sulla costruzione di reti sfruttando le nuove tecnologie emergenti come quella dei social network e del web 2.0. Atttraverso il progetto retiglocali (www.retiglocali.it) intendiamo dare risposta operativa alle necessità di collaborare per competere, di fare sistema e di favorire lo sviluppo dell’economia locale.

Il Vice Presidente Simone Gaggino pone l’accento in questa fase di crisi sull’operato delle banche di credito cooperativo (banche che investono sul territorio) e su banca etica (banca che investe su progetti con finalità etiche quali attività sociali, iniziative di risparmio energetico….). Gaggino ha inoltre presentato il progetto volto alla creazione del Distretto di Economia Solidale del Ponente Ligure, chiedendo ai candidati sindaco di sostenerne lo sviluppo.

I due candidati si sono quindi resi disponibili, in caso di successo, a incontrare Confcooperative al fine di instaurare un confronto serrato al fine di elaborare ed avviare progettualità condivise.

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La Cina aggiorna il suo modello di crescita

La Cina è ripartita, ma ha imparato la lezione e sta iniziando a cambiare pelle come dimostrano gli ultimi dati macroeconomici provenienti da Pechino. Se ieri si era notato come in aprile gli investimenti fissi cinesi siano tornati a correre anche più delle previsioni degli economisti, con un +30,5% su base annua a livello di investimenti fissi urbani nei primi quattro mesi del 2009, rispetto al +28,6% segnato nei primi tre mesi dell’anno, oggi si è avuta la conferma che la produzione industriale è ancora in calo, penalizzata dalla frenata delle esportazioni a loro volta penalizzate dalla recessione mondiale in corso.

In aprile infatti la crescita della produzione industriale cinese è scesa al 7,3% dall’8,3% precedente, a conferma di un quadro macroeconomico che presenta ancora luci e ombre nonostante il  pacchetto di stimoli da 4 triliardi di yuan (poco meno di 590 miliardi di dollari) varato da Pechino nei mesi scorsi. Eppure qualcosa si muove: a sorpresa sono infatti tornate a correre le vendite al dettaglio, che ad aprile hanno mostrato una crescita del 14,8%.

Riassumendo: produzione industriale in calo, esportazioni in calo, ma ripresa degli investimenti fissi urbani e nuovo slancio della domanda interna. Agli occhi degli economisti questo potrebbe significare che il colosso asiatico ha deciso, come fatto alcuni decenni or sono dal Giappone, il primo “pericolo giallo” con cui si sono confrontate le aziende occidentali nel secondo dopoguerra, di puntare sulla domanda interna e non solo sulle esportazioni.

Fonte: http://www.affaritaliani.it/economia/cina-pechino-crescita13042009.html


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Collaborare per competere facendo sistema

Confcooperative Imperia con il progetto retiglocali intende dare risposta operativa alle considerazioni purtroppo datate 2004 della necessità di collaborare per competere, fare sistema etc. espresse dal Presidente di Federcultura durante la Conferenza nazionale del Turismo Italiano.

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