Statuto

Associazione DEStati
verso il Distretto di Economia Solidale
nella Provincia di Imperia
Art. 1 Costituzione e sede
E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata “DEStati“con sede in Via Cascione, 86 Imperia.
L’organizzazione potrà cambiare sede legale con delibera dell’assemblea dei soci su proposta del Consiglio Direttivo.
Art. 2 Durata dell’Organizzazione.
La durata dell’organizzazione è illimitata; potrà essere sciolta su delibera dell’assemblea.
Art.3 Carattere dell’Organizzazione
L’organizzazione (è apartitica e aconfessionale) svolge attività di volontariato attraverso le prestazioni personali spontanee e gratuite dei suoi aderenti e non persegue in alcun modo finalità lucrative.
L’organizzazione potrà avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo o dipendente esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento (L.266/91)
L’organizzazione potrà partecipare, quale socio, ad altri circoli o coordinamenti e/o associazioni aventi analoghi scopi.
Art.4 Scopi dell’Organizzazione
L’organizzazione si ispira ai valori ed ai principi della solidarietà ed opera nel rispetto della Legge quadro sul volontariato 266/91 e sue eventuali modifiche.
Essa persegue i seguenti scopi:
- la promozione e lo sviluppo dell’economia solidale e del consumo consapevole;
- la trasformazione dell’economia verso forme attente al bene comune,
socialmente e ambientalmente sostenibili, regolate da eticità, equità e
solidarietà, e non subordinate alla legge del profitto;
- la trasformazione della società e della cultura verso forme inclusive, dove siano
valorizzate le differenze e siano rispettati i diritti di ogni persona;
- la realizzazione di un mondo in Pace, a partire dalla consapevolezza e dalla
responsabilità dei gesti quotidiani di ogni singolo cittadino, fino ai
comportamenti sociali per incidere nel ruolo delle istituzioni e degli attori
economici.
Nel raggiungimento di tali scopi l’associazione “DEStati” si propone di:
- perseguire i principi espressi nella “carta dei principi condivisi”, e diffondere la loro
condivisione e il loro rispetto;
- favorire la realizzazione e supportare lo sviluppo di un distretto di economia solidale
(DES) del territorio imperiese, attraverso un percorso partecipato e democratico;
- fornire consulenze e servizi utili allo sviluppo del distretto di economia solidale alle
realtà e agli enti pubblici interessati;
- promuovere e valorizzare la produzione e lo scambio prevalentemente locale di beni
e servizi di qualità, rispettosa dell’uomo e dell’ambiente, ed al “giusto prezzo”
(trasparente, adeguato per il produttore, accessibile al consumatore);
- promuovere stili di vita e di consumo sempre più essenziali ed equilibrati, improntati
sulla sobrietà e sulla consapevolezza delle scelte, e centrati sulle relazioni
piuttosto che sul possesso;
- promuovere e sperimentare strumenti per facilitare l’accesso ai beni e servizi
solidali;
- sviluppare e facilitare una rete locale di relazioni che costituisca un punto di incontro
più ampio possibile tra consumatori e produttori solidali;
- mantenere una mappatura aggiornata delle realtà di economia solidale del territorio,
tenendo viva la relazione con quelle conosciute e cercando il coinvolgimento di
nuove;
- favorire la conoscenza reciproca delle realtà coinvolte e la capacità di fare rete tra
esse;
- diffondere la conoscenza delle realtà dell’economia solidale, in particolare locali:
1. offrendo servizi di promozione e di comunicazione;
2. organizzando incontri di presentazioni in modo diffuso sul territorio;
3. attraverso pubblicazioni, materiali e proposte editoriali;
4. attraverso sportelli informativi e luoghi di riferimento specifici;
- organizzare attività di formazione ed approfondimento sui temi dell’economia
solidale;
- sensibilizzare i consumatori e stimolare la formazione di gruppi di acquisto solidale
(GAS) attraverso percorsi di formazione sul consumo consapevole e sull’ecologia
domestica;
- sensibilizzare e coinvolgere le istituzioni locali, le organizzazioni e le scuole del
territorio sui temi dello sviluppo locale e solidale;
- coordinarsi con le altre attività già svolte sul territorio, fungendo dove possibile da
catalizzatore e collettore delle proposte già presenti;
- attivare modalità di comunicazione dei contenuti dell’economia solidale, attraverso
strumenti propri o inserendosi nei media esistenti;
- sperimentare l’utilizzazione delle tecnologie informatiche per supportare la
comunicazione, la partecipazione e la promozione;
- sperimentare modi di conduzione dei processi il più possibile collaborativi ed
inclusivi, dove le regole di ispirazione democratica siano il livello minimo da
rispettare e vengano perseguite e applicate norme di valore superiore che
garantiscano il maggior consenso e la maggiore partecipazione possibile
dei soggetti coinvolti.
Art.5 Requisiti dei soci
Possono essere Soci le persone fisiche o giuridiche che accettino lo statuto dell’Organizzazione e ne condividano gli scopi. L’Organizzazione tiene costantemente aggiornato l’elenco dei Soci in un apposito registro, e lo tiene disponibile per la consultazione .
Art. 6 Criteri di ammissione e di esclusione degli aderenti.
La richiesta di adesione va presentata al Presidente dell’organizzazione. Nella domanda di ammissione l’aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo Statuto dell’Organizzazione.
L’ammissione decorre dalla data di delibera del Consiglio Direttivo, che deve prendere in esame le domande di nuovi aderenti nel corso della prima riunione successiva alla data di presentazione e sottoporle all’approvazione dell’Assemblea Generale degli Aderenti.
Nessun motivo legato a distinzione di razza, sesso, religione, possesso della cittadinanza italiana o straniera può essere posto a base del rifiuto di richiesta di adesione all’Associazione.
Gli aderenti hanno diritto di frequentare i locali dell’associazione e di partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.
Hanno diritto di voto in assemblea gli aderenti che abbiano rinnovato la tessera almeno cinque giorni prima dello svolgimento della stessa.
Lo status di aderente, una volta acquisito, ha carattere permanente e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo Art. 9. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.
Art. 7 Categorie di soci.
I soci possono essere
-volontari
-ordinari
-onorari
-sostenitori
a) sono soci volontari quelli che partecipano direttamente alla vita attiva dell’associazione e per i quali la stessa stipula polizze assicurative indicate dalla legge.
b) sono soci ordinari tutti quelli che accettano di sostenere l’associazione mediante pagamento della quota annuale
c) sono soci sostenitori quelli nominati dal Consiglio Direttivo per sussidi finanziari di particolare rilevanza.
d) sono soci onorari le persone fisiche, giuridiche o Enti, nominate dal Consiglio Direttivo, che condividono gli scopi dell’Organizzazione e contribuiscono alla sua espansione ed al suo prestigio.
Art.8 Diritti e doveri degli aderenti.
- Gli aderenti hanno pari diritti, doveri e dignità e sono garantiti i diritti inviolabili della persona all’interno della vita dell’Organizzazione.
- Gli aderenti possono essere chiamati a contribuire alle spese dell’Organizzazione. La quota associativa a carico degli aderenti è deliberata dall’Assemblea. E’ annuale, non rimborsabile in caso di recesso o perdita della qualità di aderente, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
- Gli aderenti hanno diritto:
- di partecipare alle Assemblee (se in regola con il pagamento della quota associativa) e di votare direttamente o per delega;
- di conoscere i programmi con i quali l’Organizzazione intende attuare gli scopi sociali;
- di partecipare alle attività promosse dall’Organizzazione;
- di usufruire di tutti i servizi dell’Organizzazione;
- di dare le dimissioni in qualsiasi momento.
- Gli aderenti sono obbligati:
- ad osservare le norme del presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- a pagare la quota associativa;
- a svolgere le attività precedentemente concordate;
- a mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Organizzazione.
5 Le prestazioni fornite dagli aderenti sono effettuate in modo personale, spontaneo, a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure direttamente dal beneficiario. Agli aderenti possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute, secondo opportuni parametri validi per tutti gli aderenti, preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo e approvati dall’Assemblea.
6 Le attività degli aderenti sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l’Organizzazione.
Art.9 Perdita della qualifica di socio.
Gli aderenti cessano di appartenere all’Organizzazione, senza oneri per gli stessi, per i seguenti motivi:
- decesso
- dimissioni volontarie
- sopraggiunta impossibilità di effettuare le prestazioni programmate
- mancato versamento della quota associativa per un anno
- comportamento contrastante con gli scopi statutari, inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organismi sociali; per danni morali, materiali arrecati all’associazione e comunque in ogni altro caso in cui l’aderente svolga attività in dimostrato contrasto con gli interessi e gli obiettivi dell’Associazione.
L’espulsione viene deliberata dal consiglio direttivo per giusta causa nel rispetto del principio del contraddittorio: contro ogni provvedimento è ammesso ricorso al Presidente entro trenta giorni, sul quale decide in via definitiva la nuova Assemblea degli aderenti.
Art.10 Organi dell’organizzazione.
Sono Organi dell’Organizzazione di volontariato:
-l’assemblea generale dei soci
-il Consiglio Direttivo;
-il Presidente;
-il tesoriere;
-il collegio dei sindaci o revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono conferite a titolo gratuito e attribuiscono solo il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto dell’Organizzazione. L’elezione degli organi dell’Organizzazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata ed è uniformata a criteri dI massima libertà di partecipazione all’elettorato attivo e passivo.
Art.11 Partecipazione all’assemblea.
L’assemblea è organo sovrano dell’organizzazione, investito delle preminenti deliberazioni e dell’orientamento generale della stessa.
Hanno diritto di partecipare all’assemblea sia ordinaria che straordinaria tutti i soci volontari e ordinari in regola con il pagamento delle quote annuali.
L’assemblea è convocata, in via ordinaria, almeno una volta all’anno, entro il quarto mese dalla chiusura dell’esercizio sociale.
L’assemblea può essere convocata tanto in sede ordinaria che in sede straordinaria per decisione del Consiglio Direttivo o su richiesta al Consiglio Direttivo di almeno un decimo dei soci.
Art.12 Convocazione dell’assemblea.
La convocazione dei soci per le assemblee ordinarie e straordinarie sarà fatta per lettera semplice nonché per affissione pubblica.
L’avviso di convocazione dovrà essere inviato o affisso almeno otto giorni prima della data stabilita e dovrà contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno.
Qualora il Consiglio Direttivo non provveda alla convocazione dell’assemblea ordinaria o straordinaria richiesta dai soci entro trenta giorni, essa potrà essere indetta dal collegio dei revisori dei conti.
Art.13 Costituzione e deliberazioni dell’assemblea
L’assemblea ordinaria è validamente costituita: in prima convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci; in seconda convocazione, almeno due ore dopo, qualunque sia la presenza dei soci.
L’assemblea straordinaria è validamente costituita, sia in prima che in seconda convocazione con la presenza di almeno la metà più uno dei soci.
E’ ammesso l’intervento per delega. Ogni socio non può avere più di una delega.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o da persona nominata dagli intervenuti, che nominano altresì un segretario. Delle assemblee verranno redatti verbali firmati dal presidente e dal segretario e trascritti sull’apposito libro verbali.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti, fatta eccezione per le richieste di modificazione dello Statuto, per le quali è richiesta la presenza di tre quarti degli aderenti ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti e quello per lo scioglimento dell’organizzazione come previsto dall’Art.26.
Per lo scioglimento dell’organizzazione di volontariato sono necessari i voti favorevoli di almeno i tre quarti degli aventi diritti.
Le deliberazioni validamente espresse sono vincolanti per tutti i soci.
Art.13 bis Modifiche dello statuto
1 Le proposte di modifica dello Statuto possono essere presentate all’Assemblea
da uno degli organi o almeno da un decimo degli aderenti.
2 Le relative deliberazioni sono approvate dall’Assemblea con la presenza da
almeno tre quarti degli aderenti e il voto favorevole della maggioranza dei
presenti.
Art.14 Forma di votazione dell’assemblea
Le votazioni dell’assemblea avverranno per alzata di mano, per appello nominale o con voto segreto a seconda delle indicazioni date.
L’elezione degli organi sociali è normata da un regolamento che sarà discusso ed approvato dall’assemblea in occasione delle sedute elettorali.
In caso di elezioni a scrutinio segreto verranno nominati tre scrutatori scelti fra i non candidati alle elezioni.
Ogni aderente all’organizzazione ha diritto a un voto.
Art.15 compiti dell’assemblea
Sono compiti dell’assemblea ordinaria:
- approvare i preventivi e consuntivi con relative relazioni.
- eleggere i membri del direttivo
- approvare la nomina dell collegio dei revisori dei conti.
- deliberare, su proposta del direttivo, le quote di ammissione dei soci.
- approvare l’eventuale regolamento interno predisposto dal direttivo.
- discutere e deliberare su ogni argomento di carattere ordinario e di interesse
generale posto all’ordine del giorno.
Sono compiti dell’assemblea straordinaria:
- deliberare sulla trasformazione, fusione o scioglimento dell’organizzazione.
- deliberare sulla modifica dello statuto.
- deliberare su ogni argomento di carattere straordinario posto all’ordine del giorno.
Art.16 Compiti del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è responsabile della gestione dell’organizzazione ed ha il compito di:
- convocare l’assemblea
- deliberare su eventuale cooptazione di nuovi consiglieri, che restano in carica fino
alla successiva scadenza del consiglio.
- predisporre il programma di attività da sottoporre all’assemblea.
- predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea.
- dare esecuzione alle delibere assembleari e .predisporre le relazioni annuali sulle
attività svolte .
- deliberare su ogni questione per l’attuazione delle sue finalità .
- deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale e finanziario che ecceda l’ordinaria
amministrazione.
- deliberare su ogni argomento sottoposto al suo esame dal Presidente o da altro
componente del Consiglio Direttivo.
- verificare annualmente i requisiti richiesti per la permanenza dei soci
nell’Organizzazione.
- deliberare sull’accettazione delle domande di ammissione dei nuovi soci.
- deliberare sulla partecipazione dell’organizzazione ad enti e istituzioni pubbliche o
private che interessano la sua attività.
- redigere eventuale regolamento interno.
- procedere agli adempimenti relativi all’avvio o interruzioni di rapporti di
collaborazione e dipendenza.
- erogare le sanzioni disciplinari.
Art.17 Composizione del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di cinque membri eletti dall’assemblea ordinaria; esso deve essere composto da soci (sempre in numero dispari) e dura in carica tre e i suoi membri possono essere rieletti.
Il Consiglio Direttivo nomina al suo interno il Presidente ed eventualmente un Vice Presidente , un segretario e un tesoriere.
I membri del Consiglio Direttivo possono ricoprire cariche sociali in altre associazioni.
Il membro del Consiglio Direttivo decade dalla carica a seguito di numero tre assenze consecutive ingiustificate dalle riunioni dello stesso, verrà convocata assemblea ordinaria dei soci per reintegrare il consigliere decaduto.
Art. 18 Riunioni del Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente in tutti casi in cui lo ritenga necessario e ogni volta che lo richiedano almeno un terzo dei componenti.
La convocazione deve essere fatta in forma scritta con l’indicazione dell’ordine del giorno e inviata a mezzo fax, posta, e-mail o telegramma almeno dieci giorni prima della riunione che sarà ugualmente costituita in mancanza delle formalità di cui sopra se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.
Le riunioni de Consiglio direttivo sono valide con la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Art.19 Compiti del Presidente
Il Presidente è il legale rappresentante dell’organizzazione e sovrintende alla conduzione della stessa i suoi compiti sono:
attua le deliberazioni dell’assemblea dei soci e del Consiglio Direttivo.
delega, in via transitoria o permanente, a uno o più consiglieri parte dei suoi compiti.
può adottare provvedimenti d’urgenza sottoponendoli poi alla ratifica del Consiglio Direttivo.
collabora con il tesoriere e vigila sulla tenuta dei libri contabili.
cura i rapporti con le banche ed enti privati, con firma disgiunta da quella del tesoriere può erogare fondi su espressa delibera del Consiglio Direttivo e nei limiti da questo indicati.
Art.20 Revisori dei conti
Il collegio dei Revisori dei Conti è organo di controllo amministrativo e ha il
compito di:
- esprimere, se richiesti, pareri di legittimità su atti di natura amministrativa e
patrimoniale.
- controllare l’andamento amministrativo dell’organizzazione.
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle
scritture contabili, predisponendo una relazione al bilancio consuntivo
da presentare all’assemblea per l’approvazione.
Il Collegio dei Revisori dei Conti è formato da tre membri effettivi, nominati dall’assemblea tra i non associati; dura in carica tre anni e i suoi membri sono rieleggibili. Il Collegio nomina nel suo seno il Presidente.
Art.21 Patrimonio dell’Organizzazione
Il patrimonio dell’Organizzazione è costituito da ogni bene mobile ed immobile che pervenga ad essa a qualsiasi titolo; da eventuali avanzi di eccedenze di gestione e da eventuali donazioni, lasciti ed elargizioni.
Art.22 Entrate dell’Organizzazione
Le entrate dell’organizzazione sono costituite:
dalle quote associative che non sono cedibili e rivalutabili;
da versamenti volontari degli associati;
da contributi delle pubbliche amministrazioni, degli enti locali, degli istituti di credito e di altri enti pubblici o privati;
dalle entrate derivanti da incontri e convegni organizzati, patrocinati o incentivati dall’Organizzazione;
da proventi derivanti da raccolte pubbliche o di attività commerciali occasionali nel rispetto della normativa vigente;
da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l’attivo sociale.
Art.23 Destinazione degli avanzi di gestione
All’organizzazione è vietato di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Organizzazione stessa, a meno che la distribuzione e la destinazione non siano imposte per legge. L’Organizzazione ha l’obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse ed accessorie.
Art. 24 Bilanci
L’esercizio sociale inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre.
Per ogni esercizio sociale dovrà essere predisposto un bilancio consuntivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea ordinaria dei soci. entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio ed un bilancio di previsione da sottoporre all’assemblea entro il 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento. Sia il rendiconto consuntivo che il preventivo vengono depositati presso la sede sociale almeno 10 giorni prima della convocazione dell’assemblea
Art.25 Gratuità delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite e i servizi prestati dai Soci volontari all’Organizzazione sono di carattere personale, spontaneo e gratuito, senza finalità di lucro anche indiretto e non possono essere remunerati in alcun modo e in alcun titolo nemmeno da parte dei beneficiari. Ai volontari spetta il rimborso delle sole spese effettivamente sostenute per l’attività prestata, dietro presentazione della relativa documentazione giustificativa.
Art.26 Scioglimento o liquidazione dell’organizzazione
Lo scioglimento, la cessazione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Organizzazione può essere proposta dal Consiglio Direttivo e approvata con il voto favorevole di almeno tre quarti degli aderenti, dall’Assemblea degli aderenti convocata con specifico ordine del giorno. I beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione saranno devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico od analogo settore di volontariato sociale, secondo le indicazioni dell’Assemblea che nomina uno o più liquidatori da scegliersi preferibilmente tra i soci, o in mancanza, secondo le disposizioni del Codice Civile.
Art.27 Rinvio
Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa rinvio alle norme di legge ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico italiano.

